Pubblichiamo il Decreto Conto Energia

15 settembre 2005

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Gazzetta Ufficiale N. 181 del 5 Agosto 2005 – DECRETO 28 luglio 2005

Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Premesso che l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, stabilisce che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Premesso che l’art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l’incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visto l’art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che delega il Governo ad attuare la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e in particolare il comma 1, lettera f);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2003, n. 123, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra legge n. 120/2002);

Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, che disciplina le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW;

Considerata l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 14 luglio 2005;

Ritenuto opportuno definire criteri e misure per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica;

Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti, valorizzando la disciplina dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi di gara per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW;

Emana il seguente decreto:

Art. 1. Finalità

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell’art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:
a) impianto o sistema fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori;
b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);
c) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
d) condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui all’allegato 1;
e) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l’impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h), da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 7, comma 7;
g) soggetto responsabile è il soggetto, avente i requisiti di cui all’art. 3, responsabile della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all’art. 7, comma 7;
h) soggetto attuatore è il soggetto di cui all’art. 9, comma 2;
i) potenziamento è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera j);
j) produzione aggiuntiva di un impianto è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell’energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla produzione annua media prima dell’intervento, come definita alla lettera k);
k) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
l) rifacimento totale è l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Art. 3. Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivazione

1. Beneficiano dell’incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all’art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.

2. Beneficiano dell’incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all’art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4. Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti

1. Possono accedere all’incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell’energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all’art. 7.

2. Possono accedere all’incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell’energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di potenziamento, in data successiva 30 settembre 2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all’art. 7.

3. Ai fini dell’accesso all’incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell’energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1.

4. Gli impianti di cui all’art. 6, comma 3, devono essere realizzati con componenti che assicurino l’osservanza delle due seguenti condizioni:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
Pcc è la potenza in corrente continua misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%, Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
I è l’irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
Istc, pari a 1000 W/m2, è l’irraggiamento in condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc, dove:
Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

5. Gli impianti di cui all’art. 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media tensione.

Art. 5. Criteri per la determinazione dell’entità dell’incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW.

1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per la misurazione dell’energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui valore è stabilito come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all’art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all’art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.

3. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all’art. 12, comma 2.
Tale limite include la potenza nominale cumulata degli impianti di cui all’art. 6, comma 2.

4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al comma 1.

5. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00. In tale ambito, il soggetto responsabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), coincide con il richiedente, di cui all’art. 1, lettera k), della predetta deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.

Art. 6. Criteri per la determinazione dell’entità dell’incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW.

1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1, l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori sono stabiliti come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all’art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,460 euro/kWh per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all’art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.

3. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1, l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori massimi sono stabiliti come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all’art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,490 euro/kWh per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all’art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
L’entità della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta è determinata con le modalità di cui all’art. 7, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all’art. 12, comma 3.

4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui ai commi 2 e 3, l’energia elettrica prodotta, immessa nella rete elettrica, continua ad essere ritirata con le modalità e alle condizioni di cui al comma 1.

5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

6. L’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, e all’art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat.

Art. 7. Criteri di priorit
à per l’accesso all’incentivazione e modalità per la determinazione dell’incentivazione effettivamente riconosciuta.

1. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto attuatore. Alla domanda è allegato il progetto preliminare dell’impianto. Nel caso di impianti di cui all’art. 6, comma 3, alla domanda è allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9.

2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 include una scheda tecnica che riporta l’ubicazione e la potenza nominale dell’impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all’art. 4.

3. Nel caso di impianti di cui all’art. 6, comma 3, alla domanda di cui al comma 1 è allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il soggetto responsabile, con riferimento alla potenza nominale dell’impianto e ai valori massimi delle tariffe incentivanti vigenti nell’anno, di cui all’art. 6, comma 3, riporta il valore della tariffa incentivante richiesta.

4. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l’inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilità delle domande ricevute, redige l’elenco delle domande afferenti agli impianti di cui all’art. 5 e all’art. 6, comma 2,aventi diritto alla tariffa incentivante, ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all’art. 12, comma 2.

5. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l’inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilità delle domande ricevute, redige una graduatoria delle domande afferenti agli impianti di cui all’art. 6, comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Le tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono determinate attribuendo priorità alle domande con più basso valore della tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all’art. 12, comma 3. In caso di domande che presentano pari valore della tariffa incentivante richiesta, la priorità tra le domande è attribuita sulla base della data di inoltro della domanda di cui al comma 1.

6. Le domande la cui inclusione nell’elenco di cui al comma 4, ovvero nella graduatoria di cui al comma 5, comporta il superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all’art. 12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.

7. Entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste per l’inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore comunica l’esito di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che hanno inoltrato la domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore comunica inoltre ai soggetti aventi diritto, sulla base di quanto disposto al comma 5, all’art. 5, e all’art. 6, comma 2, l’entità della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

8. Alla tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le eventuali riduzioni di cui all’art. 10, comma 1.

9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all’art. 6, comma 3, è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione è costituita a favore del soggetto attuatore. La cauzione non è dovuta se il soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei termini conclusivi di cui all’art. 8, comma 3, nonché di mancato rispetto dei termini per l’entrata in esercizio dell’impianto medesimo, di cui all’art. 8, comma 4. La cauzione cosi’ prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:
a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell’art. 1957 del codice civile;
c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore.

10. La mancata costituzione della cauzione nei termini di cui al comma 9 indicati comporta l’inammissibilità della domanda di cui al comma 1.

Art. 8. Obblighi connessi alla realizzazione dell’impianto

1. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 7, comma 7, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell’impianto, di cui all’art. 7, comma 1, e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all’art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta, in maniera conforme alla disciplina di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del medesimo art. 5.

2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al soggetto responsabile il punto di consegna.

3. In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti di cui all’art. 6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione di cui all’art. 7, comma 7, il soggetto responsabile dà inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all’art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti.
Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all’art. 6, entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione di cui all’art. 7, comma 7, il soggetto responsabile conclude la realizzazione dell’impianto, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all’art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti. A tale ultima comunicazione è allegato il certificato di collaudo dell’impianto.
Il gestore di rete è tenuto ad effettuare la connessione dell’impianto alla rete elettrica entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavori.

4. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al soggetto attuatore, nonché al gestore di rete, la data di entrata in esercizio dell’impianto. In tutti i casi, tale data non può essere successiva a sei mesi la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto, di cui al comma 3.

5. All’atto della comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto, di cui al comma 4, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi per l’applicazione di quanto disposto all’art. 10, commi da 1 a 5.
Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull’intera produzione e per l’intero periodo di diritto alla stessa alla tariffa incentivante.

6. Il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione e di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto, di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, acquisito ai sensi dell’art. 7, comma 7.

Comporta altresì la decadenza dal diritto alla medesima tariffa incentivante il mancato rispetto dei termini per l’entrata in esercizio dell’impianto, di cui al comma 4.

Art. 9. Modalità per l’erogazione dell’incentivazione

1. Con propri provvedimenti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui all’art. 7 trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi dell’art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di cui all’art. 52, comma 52.2, lettera b), dell’allegato alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5, recante «testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi».

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua il soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi all’art. 7, le modalità e le condizioni per l’erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13.

Art. 10. Condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi

1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell’art. 7, comma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l’impianto benefici della detrazione fiscale richiamata all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

2. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell’investimento.

3. In particolare, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto, non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell’ambito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.

4. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i certificati verdi di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né con i titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.

Art. 11. Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare

1. In attuazione dell’art. 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stabilito un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 di 300 MW.

Art. 12. Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l’incentivazione e criteri di priorità per l’accesso all’incentivazione.

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono riconosciute fino a quando la potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge il valore di 100 MW.

2. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all’art. 5 e all’art. 6, comma 2, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 60 MW.

3. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all’art. 6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 40MW.

4. Entro i medesimi termini di cui all’art. 7, comma 7, il soggetto attuatore rende noto, a solo scopo informativo, il valore della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui ai commi 2 e 3, al netto della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti ai sensi dell’art. 7, comma 7, tenuto conto di quanto disposto all’art. 7, comma 10, e all’art. 8, commi 5 e 6.

5. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l’aumento dell’efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere, anche mediante meccanismi di gara, lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, fino al limite massimo di potenza cumulata installata di cui all’art. 11.

Art. 13. Attività di monitoraggio e disposizioni finali

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e all’Osservatorio di cui all’art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto sulle domande ricevute e sugli elenchi e le graduatoria redatte, ai sensi dell’art. 7.

2. Con il medesimo rapporto di cui al comma 1 sono forniti, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto di cui agli articoli 5 e 6, l’ubicazione degli impianti fotovoltaici in costruzione e in esercizio, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, il valore, ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti erogate, l’entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato utile, in particolare, all’attuazione di quanto disposto agli articoli 11 e 12.

3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero delle attività produttive o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il rapporto di cui al comma 1 è reso pubblico.

4. Sulla base del rapporto di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, individuano le cadenze e le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’art. 12, comma 5.

5. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005
Il Ministro delle attività produttive Scajola
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Allegato 1

NORME TECNICHE RILEVANTI AI FINI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici – Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici – Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche dell’interfaccia di raccordo con la rete;
CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3:
Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili-Parte 1: Definizioni;
CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;
CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.;
CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici.

Linee guida per la misura, lo scambio e l’analisi dei dati;
IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.

Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.