È arrivato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che incentiva la produzione elettrica mediante conversione fotovoltaica

15 febbraio 2007

Il 19 Febbraio 2007 è stato firmato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che incentiva la produzione elettrica mediante conversione fotovoltaica.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti

  • persone fisiche
  • persone giuridiche
  • soggetti pubblici
  • condomini di unità abitative e/o di edifici.

La potenza nominale degli impianti da realizzare deve essere superiore a 1KWp (kilowatt di picco) e quindi non esistono limiti superiori di potenza.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche e devono essere realizzati con materiali di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Questi sistemi possono beneficiare della detrazione fiscale del 36% ma tale beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute.

conto energia: incentivi governativi

Stelux mentre realizza un impianto fotovoltaico in Germania durante un corso di specializzazione

Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti

Chi intende realizzare l’impianto fotovoltaico, spedisce al gestore di rete locale (ENEL o altre multiutility) il progetto preliminare dell’impianto, richiedendo la connessione alla rete specificando se si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per gli impianti di una potenza compresa tra 1 e 20 KWp.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto l’Autorità per l’energia elettrica e gas deve definire le modalità, le tempistiche ed eventuali penali secondo le quali il gestore della rete locale (ENEL o atri multiutility) comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell’impianto alla rete nonché le condizioni per l’erogazione della tariffa incentivante.

Ad impianto installato il cliente comunicherà al gestore della rete locale l’ultimazione dei lavori.

Entro sessanta giorni dalla data di allaccio dell’impianto alla rete elettrica nazionale, il soggetto che realizza l’impianto dovrà fare richiesta della tariffa incentivante al gestore del sistema elettrico (G.S.E).

Entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta, il G.S.E. comunicherà al soggetto responsabile la tariffa incentivante riconosciuta.

Per la costruzione degli impianti fotovoltaici basta la denuncia di inizio attività (D.I.A.) rilasciata dal comune di appartenenza (a meno che l’edificio o il terreno in questione non si trovi in area protetta); i suddetti impianti possono essere realizzati anche in aree agricole senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso del sito in questione.

Incentivi

L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici allacciati alla rete elettrica nel periodo intercorrente tra la data di emanazione di questo decreto e il 31 Dicembre 2008 ha diritto alla tariffa incentivante come da tabella successiva; ( i valori sono in € per KWh prodotto).

Gli impianti sono divisi in tre categorie:

  • impianti a terrarighe A, B, C, colonna n.1
  • impianti parzialmente integrati,cioè installati su tetti a falda, tetti piani e terrazzi di edifici senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici di appoggio; righe A, B, C colonna n.2
  • impianti integrati architettonicamente,cioè quando i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture avendo la stessa inclinazione dell’edificio; righe A, B, C, colonna n.3

finanziamenti: conto energia

impianto fotovoltaico in Germania realizzato dal nostro partner tedesco Solarring

La tariffa è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante per tutto il periodo sopra citato.

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Potenza nominale dell’impianto (Kwp) impianti a terra impianti parzialmente integrati impianti integrati architettonicamente
A da 1-3 Kwp 0,40 0,44 0,49
B da 3-20 Kwp 0,38 0,42 0,46
C 20 Kwp e oltre 0,36 0,40 0,44

Nella tabella sono elencate le tipologie valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica

Tipologia Specifica 1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra.
Tipologia Specifica 2 Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.
Tipologia Specifica 3 Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline,pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.

In quest’ultima tabella sono elencate le tipologie di interventi valide 

ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica

Tipologia specifica 1 Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
Tipologia specifica 2 Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto.
Tipologia specifica 3 Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni
Tipologia specifica 4 Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
Tipologia specifica 5 Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
Tipologia specifica 6 Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
Tipologia specifica 7 Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
Tipologia specifica 8 Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
Tipologia specifica 9 Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
Tipologia specifica 10 Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa

Per impianti entrati in esercizio nel periodo tra il 1 Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 l’energia prodotta sarà decurtata del 2%. Per il periodo di venti anni il valore della tariffa è costante per tutto il periodo sopra citato.

Le tariffe indicate nella prima tabella sono incrementate del 5% nei seguenti casi:

  • per impianti fotovoltaici installati a terra superiori a 3KWquando il cliente dichiara di consumare almeno il 70% della produzione elettrica dell’impianto.
  • per impianti in cui il soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria, o una struttura sanitaria pubblica, o edifici pubblici di comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento ISTAT.
  • per impianti integratiinstallati presso aziende agricole e per impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit.

incentivi fotovoltaico: conto energia

Stelux mentre realizza un impianto fotovoltaico in Germania durante un corso di specializazzione

Premi

Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti e che operano in regime di scambio sul posto possono usufruire di premi per impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia operando in questo modo:

  1. Un tecnico specializzato redige un attestato di qualificazione energetica per l’edificio dove è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico per individuare i vari interventi per ridurre almeno del 10% i consumi energetici dell’edificio.
  2. Dopo che l’impianto è stato allacciato alla rete, si effettuano i lavori (prima individuati nell’attestato energetico) che riducono i consumi energetici.
  3. Si effettua una seconda certificaizone energetica che certifica i risultati ottenuti.
  4. Si inviano le due certificaizoni al G.S.E. per chiedere il premio che verrà elargito a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento delle certificazioni.

Il premio sarà una maggiorazione della propria tariffa incentivante pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico in percentuale ottenuto dopo aver eseguito i lavori. Tale premio non potrà superare il 30% e verrà riconosciuta per il restante periodo di diritto alla tariffa incentivante.

Scambio sul posto

I sistemi fotovoltaici non superiori a 20KWp possono beneficiare della disciplina dello scambio sul posto, cioè durante le ore di luce l’utenza consuma l’energia prodotta dal proprio impianto e durante le ore di luce insufficiente l’utenza attinge energia dalla rete elettrica operando in regime di scambio di KWh il cui conguaglio verrà effettuato su base annua. Tale disciplina si potrà applicare anche dopo il termine dei venti anni cioè il periodo della tariffa incentivante.

L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici che non usufruiscono dello scambio sul posto possono immettere l’energia elettrica nella rete e questa verrà ceduta al mercato a un prezzo di € 0,95 per KWh prodotto.

I benefici sopra elencati sono aggiuntivi alle tariffe incentivanti e al relativo premio.

Le tariffe incentivanti e l’eventuale premio non possono essere cumulate con incentivi di natura pubblica eccedenti il 20% del costo dell’investimento, a meno chè non si tratti di una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica.

L’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare è di 3.000 MW entro il 2016.

Il limite massimo della potenza fotovoltaica degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti ed eventuale premio è fissato in 1200 MW più tutti gli impianti che sono collegati alla rete entro i 14 mesi successivi alla data di comunicazione del primo limite raggiunto. Il termine dei quattordici mesi è elevato a 24 per impianti di soggetti pubblici.